Legge di bilancio 2021. Esiti esonero contributivo lavoratori autonomi e professionisti

Con riferimento all’esonero contributivo disposto dalla Legge di bilancio 2021 in favore dei lavoratori autonomi e professionisti, si segnala che l’esito delle verifiche preliminari effettuate dall’Inps ai fini della concessione del beneficio in parola è visibile nel cassetto previdenziale, in calce alla domanda stessa.
Con apposito messaggio, l’Istituto comunicherà il rilascio della funzionalità attraverso cui proporre istanza di riesame.
1.CONCESSIONE DELL’ESONERO, VERSAMENTO DI EVENTUALI
DIFFERENZE CONTRIBUTIVE E RIMBORSI
L’importo riconosciuto a titolo di esonero - nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista - è visibile a far data dal 29.11.2021.
Si fa presente che tale importo sia da considerarsi provvisorio, nelle more delle successive verifiche previste dalla norma sopra richiamata.
In presenza di rapporto di lavoro subordinato o di status di pensionato, l’esonero non spetta nei mesi di coincidenza di periodi di attività autonoma con periodi di prestazioni di lavoro subordinato o di prestazione pensionistica. L’importo potenzialmente concedibile sulla contribuzione dovuta alla Gestione previdenziale e oggetto di esonero è, quindi, riproporzionato su base mensile.
Qualora la contribuzione dovuta per il 2021, con versamento entro il 31.12.2021, superasse l’importo concesso dell’esonero, il contribuente è tenuto al pagamento della differenza contributiva entro il giorno 29.12.2021, senza applicazione di sanzioni civili e interessi. Decorso tale termine, sulla differenza dei contributi dovuti gravano le sanzioni civili (calcolate ai sensi della L. n.388/2000, art. 116, c. 8, lett. a)).
In caso di esito positivo della richiesta di esonero, con accoglimento anche parziale della domanda, in attesa della determinazione dell’importo autorizzato, i beneficiari possono effettuare i versamenti relativi al 2021, compresi quelli in scadenza nel mese di novembre, entro il 29.12.2021.
In caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, sulla contribuzione omessa saranno dovute le sanzioni civili dalle rispettive date di scadenza legale di versamento.
Gli importi già versati, e non dovuti per il riconoscimento dell’esonero, saranno rimborsati dalle Strutture territoriali competenti.
2. GESTIONI SPECIALI DEGLI ARTIGIANI E COMMERCIANTI
a. Contribuenti con l’imposizione della quota sul minimale di reddito
In caso di riconoscimento dell’esonero per un ammontare inferiore all’importo della contribuzione fissa dell’anno 2021, per le rate con scadenza di versamento entro il 31.12.2021, il pagamento della differenza deve essere effettuato entro il giorno 29.12.2021.
Se l’importo autorizzato di esonero non copre tutta la contribuzione sul minimale per la sola competenza del 2021 e per le rate in scadenza entro il 31.12.2021, dovrà essere calcolata la differenza dovuta, con imputazione dell’importo di esonero autorizzato alle rate in ordine cronologico, dalla rata I alla rata III.
b. Contribuenti senza obbligo versamento della contribuzione sul minimale di reddito L’importo residuo eventuale da versare è da determinarsi come differenza tra la contribuzione dovuta a titolo di acconto anno 2021 e l’importo di esonero concesso, non eccedente il limite massimo di € 3.000.
Qualora il titolare della posizione aziendale sia tenuto anche al versamento della contribuzione afferente ai coadiuvanti/coadiutori iscritti, l’importo dell’esonero autorizzato dovrà essere attribuito proporzionalmente ai singoli soggetti in rapporto agli importi dovuti singolarmente.
3. GESTIONE SEPARATA LIBERI PROFESSIONISTI
Per i soggetti iscritti alla Gestione separata, obbligati al versamento del primo e secondo acconto per l’anno di imposta 2021 (calcolato sul reddito dichiarato per l’anno di imposta 2020), è possibile versare l’eventuale somma dovuta al netto della quota di esonero, con le stesse modalità previste per il pagamento della contribuzione, entro il 29.12.2021.
Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni per la richiesta di compensazione o a rimborso di eventuali somme versate in eccedenza.
esonero contributivo settori turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo
L’INPS, con la circolare n. 169 del 2021, fa seguito alla precedente circolare n.140/021 per fornire le modalità operative riferite all’esonero contributivo introdotto dall’articolo 43 del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021), fruibile entro il 31 dicembre 2021 per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.
In particolare, la predetta norma ha previsto l’esonero dai contributi previdenziali Inps per i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail.
L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile per il periodo di competenza 26 maggio 2021 / 30 novembre 2021.
Con le nuove istruzioni l’INPS ha recepito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e in base alla decisione della Commissione europea C(2021) 8134 e dunque ha confermato che, ai fini del predetto sgravio, si intendono ricompresi nell’ambito di applicazione anche i seguenti codici ATECO oltre a quelli contenuti nell’allegato 1 della circolare Inps n. 140/2021:
- 59.14 attività di proiezione cinematografica;
- 93.21.00 parchi di divertimento e parchi tematici;
- 91.02.00 attività di musei;
- 91.03.00 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
- 91.01.00 attività di biblioteche e archivi;
- 91.04.00 attività degli orti botanici e delle riserve naturali.
Per quanto riguarda le modalità operative all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito internet www.inps.it, è stato reso disponibile il modulo di istanza on line “SOST.BIS_ES”, per la richiesta dell’esonero che dovrà contenere:
- il codice fiscale dell’azienda che intende fruire dell’esonero;
- la relativa matricola aziendale;
- le dimensioni dell’impresa (micro, piccola, media o grande);
- l’ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione, che deve essere determinato sulla base della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.
Le domande potranno essere inviate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della predetta circolare e, pertanto, entro il 10 dicembre 2021.
L’agevolazione viene riconosciuta entro i limiti delle risorse stanziate e, pertanto, l’Istituto autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere verificato la sufficiente capienza delle risorse.
L’importo dell’agevolazione potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, esclusivamente per le stesse matricole per le quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale nei periodi sopra citati.
Infine, l’Inps, ha precisato che emanerà le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro con prossimo messaggio.