LAVORATORI IMPIEGATI SENZA IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ: È ANCORA VALIDA LA SANZIONE IRROGATA ALLA SOCIETÀ?

La vicenda ruota attorno a un'ordinanza ingiunzione emessa contro RDS per aver fatto lavorare, tra il 1999 e il 2001, alcuni lavoratori dello spettacolo senza il certificato di agibilità ENPALS. All'epoca dei fatti, l'art. 6 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 imponeva l'obbligo del certificato a tutte le imprese che impiegavano lavoratori dello spettacolo, indipendentemente dalla natura del rapporto.
La violazione era sanzionata con un importo fisso per ciascun
lavoratore e per ogni giornata di lavoro, con carattere afflittivo e senza alcun tetto massimo, così da poter raggiungere dimensioni molto gravose.
La controversia giunta all'attenzione della Suprema Corte ha ad oggetto l'applicazione retroattiva della lex mitior alle sanzioni amministrative previste per i lavoratori dello spettacolo con contratto subordinato. La Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n. 23348 del 16 agosto 2025, rimette la questione alle Sezioni Unite, ritenendo rilevante valutare se tali sanzioni abbiano natura penale ai sensi dei criteri della Corte EDU e se, dunque, la legge più favorevole del 2017 n. 205 debba applicarsi anche ai fatti antecedenti la sua entrata in vigore.

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