LA NOTIFICA DEGLI ATTI IMPOSITIVI TRAMITE SERVIZIO POSTALE È VALIDA ANCHE IN ASSENZA DI RELATA
La Corte di cassazione ha ribadito con una recente ordinanza un principio ormai consolidato: la notifica degli atti impositivi effettuata tramite servizio postale è valida anche in assenza di relata di notifica. Tale orientamento si fonda sulla distinzione tra la notifica eseguita direttamente
dall’amministrazione e quella affidata a un ufficiale giudiziario. Nel primo caso, ossia quando l’ente impositore provvede a notificare l’atto a mezzo posta raccomandata, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle più rigorose previste dalla legge n. 890 del 1982. In tale ipotesi, la spedizione dell’atto e la consegna risultano provate dall’avviso di ricevimento, documento che costituisce prova legale dell’avvenuta notifica, mentre la relata non è richiesta perché non vi è l’intervento di un pubblico ufficiale che debba attestare le modalità di consegna. La Suprema Corte ha quindi chiarito che l’assenza della relata non determina la nullità né l’inesistenza della notifica, ma al massimo una mera irregolarità formale, priva di effetti invalidanti. L’atto si considera regolarmente notificato al momento della consegna al destinatario o, in caso di mancato ritiro, decorsi dieci giorni dal deposito presso l’ufficio
postale. La funzione essenziale della notifica, che è quella di portare a conoscenza del contribuente l’atto impositivo, risulta dunque soddisfatta attraverso la prova della ricezione o del corretto deposito del plico. Diversamente, quando la notifica avviene tramite ufficiale giudiziario, la relata resta elemento indispensabile poiché certifica l’attività svolta e garantisce la tracciabilità delle operazioni. In sintesi, la Cassazione conferma che, in caso di notifica diretta a mezzo posta da parte dell’amministrazione finanziaria, l’assenza della relata non incide sulla validità dell’atto, purché risulti dimostrato che l’avviso sia stato regolarmente recapitato all’indirizzo del destinatario.