IVA RIMBORSABILE NEL CASO DI LEASING IMMOBILIARE EQUIPARABILE ALL’ACQUISTO DI BENI DI INVESTIMENTO: ORDINANZA

Con Ordinanza 10 settembre 2025, n. 24968, la Cassazione si è pronunciata su una controversia riguardante il rimborso dell'IVA relativa alle spese sostenute da una s.r.l. per l'acquisizione in leasing di un capannone industriale e le connesse operazioni di ristrutturazione.
In particolare, la Corte Suprema ha precisato che, nel caso di spese per l'acquisizione in leasing di un immobile, l'utilizzatore ha diritto a ottenere il rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA, assolta relativamente a beni ammortizzabili detenuti in virtù del contratto.
Tale operazione, infatti, deve essere equiparata all'acquisto di un “bene di investimento” anche prima dell'esercizio del diritto di riscatto, integrando l'ipotesi di acquisto di un “bene” ammortizzabile prevista dall'art. 30, comma 3, lettera c), D.P.R. n. 633/1972. Tuttavia, devono ricorrere le seguenti
condizioni:
•il contratto di leasing deve prevedere il trasferimento della
proprietà del bene al conduttore alla scadenza del contratto,
oppure l'attribuzione al conduttore delle caratteristiche essenziali
della proprietà del bene;
•la somma delle rate di leasing e degli interessi deve corrispondere
al valore venale del bene;
•l'esercizio dell'opzione di acquisto, pur essendo formalmente
facoltativo, deve risultare, alla luce delle condizioni finanziarie del
contratto, come l'unica scelta economicamente razionale per il
locatario.