Ispettorato Nazionale del Lavoro sul nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 del D.Lgs. 81/08

Si informa che, con la circolare n. 3 del 9 novembre 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune prime indicazioni operative, condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, in relazione alle modifiche apportate dal D.L. 146/21 (c.d. “decreto fiscale”) all’art. 14 del D.Lgs 81/08 in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale relativamente alle disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e di cui si riportano di seguito i principali aspetti.

CONDIZIONI PER L’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO

In merito a tale punto viene in primo luogo sottolineata l’eliminazione del carattere della discrezionalità.

Infatti, a differenza della previgente formulazione, in cui era prevista la “possibilità” di adottare il provvedimento da parte degli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, viene ora evidenziata l’assenza di ogni forma di discrezionalità da parte dell’Amministrazione.

Tuttavia – prosegue la circolare – “nell’adozione del provvedimento sospensivo va comunque valutata l’opportunità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo, così come del resto previsto dal comma 4 del nuovo art. 14”.

Una prima condizione per l’adozione del provvedimento di sospensione attiene alla percentuale di lavoratori irregolari, che passa dal 20% all’attuale 10%, percentuale correlata esplicitamente alla insussistenza della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro. Ai fini della sospensione non potranno comunque essere considerati irregolari i lavoratori rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione, come avviene nelle ipotesi di coadiuvanti familiari ovvero dei soci, per i quali è prevista unicamente la comunicazione all’INAIL ex art. 23 D.P.R. n. 1124/1965.

La nuova percentuale del 10% di lavoratori irregolari dovrà essere calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo, inteso come momento in cui va valutata la sussistenza dei presupposti di adozione del provvedimento e pertanto, si legge nella circolare, la regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell’accesso è del tutto ininfluente e, di conseguenza, il provvedimento andrà comunque adottato.

I lavoratori da conteggiare nella base di computo sono tutti coloro che rientrano nell’ampia nozione di lavoratore di cui all’art. 2 del D.Lgs 81/2008. Andranno quindi conteggiati, tanto i collaboratori familiari, anche se impegnati per periodi inferiori alle dieci giornate di lavoro, quanto i soci lavoratori cui non spetta l’amministrazione o la gestione della società, non disponendo dei poteri datoriali tipici.

ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO PER GRAVI VIOLAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Il provvedimento di sospensione “deve essere adottato anche tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente nell’Allegato I del decreto legge n.146/21”.

AMBITO DI APPLICAZIONE E DECORRENZA

Riguardo poi all’ambito di applicazione del provvedimento di sospensione e alla sua decorrenza si segnala che lo stesso, come in passato, è anzitutto adottato “in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni”. E rispetto a tale previsione la circolare rinvia ai chiarimenti già forniti dal Ministero del Lavoro, secondo il quale “gli effetti del provvedimento vanno dunque circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione”.

Inoltre il nuovo art. 14 prevede, in via alternativa, l’adozione del provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I.

Si tratta, in particolare, di sospendere dall’attività soltanto i lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro:

  • abbia omesso la formazione e l’addestramento;
  • abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto.

Tale sospensione comporta quindi l’impossibilità, per il datore di lavoro, di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento secondo le condizioni previste dal comma 9 del nuovo articolo 14.

Viene quindi sottolineato che il nuovo art. 14 “non richiede più che le violazioni siano reiterate”. Sarà quindi sufficiente l’accertamento di una delle violazioni contenute nel citato Allegato I per consentire l’adozione del provvedimento. E si ricorda ancora che l’art. 13 del decreto-legge in commento ha modificato il D.Lgs. 81/2008 attribuendo anche all’Ispettorato nazionale del lavoro, al pari delle AA.SS.LL., il potere di svolgere attività di vigilanza e accertare eventuali illeciti in materia prevenzionistica indipendentemente dal settore di intervento.

Inoltre, specifica la circolare, a fronte di un accertamento sulla contestuale presenza di più violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione (siano queste riferibili tutte all’Allegato I oppure in parte all’Allegato I e in parte all’occupazione di personale irregolare), l’organo ispettivo adotterà sempre un unico provvedimento di sospensione della parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni, fermo restando che, ai fini della revoca del provvedimento, occorrerà verificare la regolarizzazione di tutte le violazioni riscontrate e il pagamento delle somme aggiuntive riferibili a ciascuna di esse.

Riguardo alla decorrenza si evidenzia che gli effetti sospensivi possono decorrere, ai sensi del comma 4 del nuovo art. 14, dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo o dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità. Benché la disposizione al riguardo non faccia distinzioni tra le due cause di sospensione (lavoro irregolare e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza) va considerato che, fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso, il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato.

CONDIZIONI PER LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

Con riferimento alla sospensione adottata per lavoro irregolare è necessaria la regolarizzazione dei lavoratori nonché una regolarizzazione anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.

Sul punto nella circolare vengono richiamati i precedenti chiarimenti del Ministero contenuti nella nota Prot. n. 19570 del 16 novembre 2015 secondo cui, ai fini della revoca del provvedimento:

–  per quanto attiene la sorveglianza sanitaria, sarà necessaria l’effettuazione della relativa visita medica, potendosi comunque ritenere sufficiente l’esibizione della prenotazione della stessa, purché i lavoratori interessati non siano adibiti a mansioni lavorative per le quali debba conseguirsi il relativo giudizio di idoneità;

–  per quanto attiene gli obblighi di formazione e informazione, si ritiene sufficiente che l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni e che l’obbligo informativo sia comprovato da idonea documentazione sottoscritta dal lavoratore.

Nelle ipotesi di sospensione per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro occorrerà accertare che il datore di lavoro abbia provveduto al ripristino delle regolari condizioni di lavoro, adottando il comportamento eventualmente oggetto di prescrizione obbligatoria.

Per i casi sopra descritti il datore di lavoro dovrà altresì provvedere al pagamento di una somma aggiuntiva prevista per ciascuna fattispecie di violazione riscontrata.

In particolare, nelle ipotesi di lavoro irregolare, sono previsti due differenti importi: se il numero dei lavoratori irregolari non è superiore a cinque l’importo è pari a 2.500 euro, se superiore a cinque la somma aggiuntiva è pari a 5.000 euro.

Nei casi di sospensione per motivi di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro la somma aggiuntiva è indicata nell’Allegato I in riferimento a ciascuna violazione.

Laddove siano state riscontrate più violazioni – concernenti le fattispecie indicate nell’Allegato I e/o l’impiego di lavoratori “in nero” – l’importo utile alla revoca sarà dato dalla somma di quanto indicato accanto a ciascuna fattispecie di cui all’Allegato I e/o di quanto indicato dalla normativa in relazione all’impiego di lavoratori irregolari.

Viene inoltre segnalato, nella nota dell’Ispettorato, che, ai sensi del nuovo comma 10, le somme aggiuntive sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti all’adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

Sul punto viene specificato che, laddove l’Ufficio sia a conoscenza dell’adozione, nei cinque anni precedenti, di un provvedimento di sospensione a carico della medesima impresa, anche sulla base della previgente normativa e anche in forza di violazioni diverse da quelle da ultimo accertate, si provvederà a raddoppiare gli importi delle “somme aggiuntive” dovute, evidenziando nel provvedimento la sussistenza della “recidiva” che ha dato luogo alla maggiorazione degli importi.

Permane, infine, anche nel nuovo regime dell’art. 14, la possibilità per il datore di lavoro di ottenere la revoca del provvedimento mediante il pagamento immediato di una percentuale della somma aggiuntiva dovuta ridotta al 20%. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, sarà versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro tale termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza costituirà titolo esecutivo per l'importo non versato.

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