INPS: L’IMPORTO DELLA PENSIONE GIÀ MATURATA NON PUÒ ESSERE DIMINUITO DA SUCCESSIVA DISOCCUPAZIONE.
L'INPS illustra i criteri applicativi della neutralizzazione dei periodi contributivi per disoccupazione riferiti alle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, ove tale neutralizzazione determini un importo più favorevole.
In particolare l'Istituto recepisce gli effetti della Sentenza n. 82/2017 della Corte Costituzionale, secondo cui, quando il diritto alla pensione sia già sorto in conseguenza di contributi in precedenza versati, la contribuzione successiva non può compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata, a maggior ragione quando sia più esigua per fattori indipendenti dalle scelte lavorative. In altre parole, i periodi di disoccupazione successivi alla maturazione dell'età pensionabile non possono portare all'erogazione di un assegno pensionistico di importo inferiore a quello spettante al momento del perfezionamento dei requisiti assicurativi e contributivi per il diritto alla pensione.
Gli effetti riguardano le pensioni con decorrenza successiva al 30 giugno 1982 e che hanno la quota retributiva.