INDENNITÀ DI MOBILITÀ E PENSIONE PRIVILEGIATA NON COMPATIBILI: LA CASSAZIONE SI PRONUNCIA

La Corte di cassazione con l’Ordinanza n. 25643 del 18 settembre 2025, ha ribadito l’incompatibilità tra l’indennità di mobilità e la pensione privilegiata, chiarendo un principio importante in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali.
Nel caso analizzato, un lavoratore aveva percepito l’indennità di mobilità a seguito di licenziamento, per poi ottenere il riconoscimento della pensione privilegiata in relazione a una infermità dipendente da causa di servizio. La questione posta alla Corte riguardava la possibilità di cumulare le due prestazioni, trattandosi di trattamenti economici formalmente distinti.
Secondo la Cassazione, tale cumulabilità non è ammessa. La ragione è che l’indennità di mobilità ha natura sostitutiva della retribuzione e mira a sostenere il lavoratore in attesa di nuova occupazione. La pensione privilegiata, invece, è una prestazione assistenziale che presuppone l’inidoneità al lavoro per motivi di salute riconducibili al servizio svolto.
Quando quest’ultima viene concessa, viene meno il presupposto per continuare a percepire la mobilità.
La decisione si inserisce in un orientamento consolidato volto a evitare duplicazioni di sostegno economico per situazioni sovrapponibili, garantendo il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

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