IL LAVORATORE LICENZIATO CHE USA I PERMESSI 104 PER FINI PRIVATI È RISARCITO MA NON REINTEGRATO.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6796 del 2 marzo 2022, ha stabilito che il lavoratore che utilizza solo parte dei cd. permessi 104 per aiutare il parente diversamente abile ha diritto al risarcimento del danno, ma non alla reintegra nel posto di lavoro.
Il lavoratore che utilizza ore di permesso per fini privati, infatti, ha diritto alla tutela indennitaria di cui all'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, essendo sproporzionato il licenziamento, ma non alla reintegra dato che il fatto sussiste e non è sufficiente una sola sanzione conservativa.