IL CONTRIBUENTE è RESPONSABILE DELLE SCELTE FISCALI ADOTTATE DAL COMMERCIALISTA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Sul contribuente grava un obbligo di vigilanza e controllo sull'operato del professionista (Cassazione tributaria n. 13358/2025)
Sussiste la responsabilità del contribuente per l’operato del commercialista incaricato a svolgere gli adempimenti tributari, in quanto lo stesso è tenuto a vigilare sulla condotta del professionista. L’esimente prevista dall’art. 6, comma 3, D. Lgs. 472/1997 si applica solo se il contribuente dimostra di avere
esercitato il controllo necessario e che l’inadempimento del professionista sia avvenuto in modo fraudolento.
Questo è quanto sancito dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, nell’ordinanza 20 maggio 2025, n. 13358 (testo in calce).