I MOVIMENTI SUI CONTI BANCARI DEL PROFESSIONISTA SI PRESUMONO RIFERITI ALLA SUA ATTIVITÀ ECONOMICA

L'onere del Fisco è soddisfatto con la deduzione dei dati e degli elementi risultanti dai conti, mentre al contribuente spetta dimostrare, con prove analitiche e non generiche, che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili.
Il Fisco notificava all'avvocato Caio, esercente la professione nella Provincia dell’Aquila un avviso di accertamento per movimenti contabili
sospetti relativi agli anni 2009-2010, emersi a seguito di indagini bancarie. Il contribuente impugnava tale atto, esponendo che la mancata collaborazione e produzione di documenti durante la procedura accertativa fossero riconducibili ai gravi danni subiti dal proprio studio a causa del sisma del 2009. La CTP riconosceva in parte le sue ragioni, applicando le agevolazioni previste per le zone colpite dal terremoto, ma la CTR riformava tale decisione, confermando integralmente la pretesa fiscale e negando il beneficio.
Il professionista presenta così ricorso in Cassazione, contestando, tra più motivi, le modalità di accertamento su indagini bancarie, il loro mero carattere presuntivo nonché la loro inidoneità a costituire inversione dell'onere della prova.
Con ordinanza n. 15144/2025, la Suprema Corte dichiara la censura infondata, ribadendo che, qualora l'accertamento effettuato dall'Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere del Fisco è soddisfatto, secondo l'art. 32 D.P.R. n. 600/1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti. In tali casi di determina infatti un'inversione dell'onere della prova: è il contribuente che dimostrare, tramite prove non generiche ma analitiche per ogni versamento bancario, che le somme contestate non hanno rilevanza reddituale.
Dunque, nel caso di accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che
addebiti, si presumono riferiti all'attività economica dello stesso, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all'interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili.

TOP