DETRAZIONE DELL'IVA ASSOLTA IN DOGANA IN RELAZIONE A BENI DI PROPRIETÀ DI TERZI

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA assolta in dogana da parte di un soggetto che non è proprietario dei beni importati.
Nel caso in esame la società istante, che svolge attività di
commercializzazione di composti farmaceutici nonché attività di
commercio all'ingrosso di prodotti chimici industriali, importa dalla Cina, senza corrispettivo, un determinato fattore produttivo da un committente giapponese. Pur restando formalmente di proprietà del committente estero, il bene importato viene utilizzato nella produzione del farmaco oggetto di commercializzazione finale, il quale viene successivamente venduto dalla società in ambito intracomunitario o extra-UE.
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione, la proprietà dei beni importati non è condizione necessaria, ma occorre che i beni o servizi acquisiti presentino un nesso immediato e diretto con l'oggetto dell'attività d'impresa, ossia siano ad esso inerenti, e si provveda ad annotare la dichiarazione doganale nel registro degli acquisti di cui all'articolo 25, D.P.R. n. 633/1972.
Ciò considerato, l'Amministrazione finanziaria ritiene che, nel caso di specie, l'IVA assolta in dogana dalla società istante all'atto dell'importazione dei beni possa essere considerata un costo correlato alle operazioni a valle che saranno realizzate e che, pertanto, possa essere portata in detrazione.

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