DETERMINAZIONE DEI REDDITI D’IMPRESA TRAMITE ACCERTAMENTO INDUTTIVO: ORDINANZA DI RIFERIMENTO

La determinazione dei redditi d’impresa tramite accertamento induttivo costituisce un ambito cruciale del contenzioso tributario, tanto che una recente pronuncia della Corte di cassazione, l’ordinanza n. 24798/2025 dell’8 settembre 2025, integra il quadro giurisprudenziale sull’applicazione del metodo induttivo. In tale decisione, la Corte chiarisce che l’articolo 39, comma 2, lett. c) del D.P.R. 600/1973 consente all’Amministrazione finanziaria di determinare il reddito d’impresa «sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere, in tutto o in
parte, dalle scritture contabili». L’ordinanza sottolinea che tale modalità trova legittimazione solo quando le scritture contabili risultino esistenti, ma siano inficiate da errori così gravi, numerosi e ripetuti da renderle nel loro complesso inattendibili, oppure siano sottratte o mancanti. In altre parole, l’accertamento induttivo puro non può essere applicato per semplice disallineamento contabile o per carenze formali episodiche: occorre una situazione che determini l’inattendibilità globale del sistema contabile. La Corte precisa inoltre che, nel caso in cui venga adottato questo metodo, l’atto impositivo deve contenere una motivazione puntuale e un “nesso logico causale” tra gli elementi indiziari rilevati (ad esempio movimentazioni bancarie anomale, assenza di registrazioni, prelevamenti ingiustificati) e la ricostruzione del maggior reddito. Altro profilo essenziale riguarda la deducibilità dei costi: anche nell’accertamento induttivo globale l’Amministrazione non può limitarsi a tassare i ricavi presunti senza stimare, almeno induttivamente, le componenti negative inerenti all’attività d’impresa, in quanto ciò violerebbe il principio costituzionale di capacità contributiva. Dal lato del contribuente, l’ordinanza ricorda che permane l’onere di allegare elementi che dimostrino la regolarità
delle registrazioni o una diversa incidenza dei costi rispetto a quella assunta dall’Ufficio. Infine, la pronuncia distingue nettamente il metodo “analitico induttivo”, applicabile quando le scritture contabili sono presenti ma contengono irregolarità specifiche, e il metodo “induttivo puro”, che si giustifica solo in caso di inattendibilità complessiva della contabilità. L’ordinanza n. 24798/2025 funge quindi da guida operativa per gli operatori del settore, fissando criteri chiari e stringenti per il ricorso all’accertamento induttivo dei redditi d’impresa, valorizzando al contempo le garanzie del contribuente e l’esigenza della motivazione adeguata da parte dell’Amministrazione.

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