DEMANSIONAMENTO SENZA RISARCIMENTO SE IL LAVORATORE NON PROVA IL DANNO

La Suprema Corte di cassazione, con Ordinanza n. 11586 del 2 maggio 2025, è intervenuta su una questione avente ad oggetto il risarcimento del danno conseguente al demansionamento del lavoratore, chiarendo che la sola violazione dell'art. 2103 c.c., consistente nell'assegnazione a mansioni inferiori, non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale. Affinché possa darsi luogo a una tutela risarcitoria, è necessario che il lavoratore alleghi in modo specifico
l'esistenza del danno e fornisca prova idonea, anche per presunzioni, del pregiudizio effettivamente subito. Il giudice, a sua volta, è tenuto a motivare in maniera adeguata la sussistenza del danno e i criteri adottati per la sua eventuale liquidazione.