DANNO DA ASSENZA DEL LAVORATORE PER INCIDENTE: RISARCIBILITÀ IN FAVORE DEL DATORE DI LAVORO

Quando un lavoratore subisce un incidente stradale causato da un terzo, la sua assenza prolungata può determinare un pregiudizio economico per il datore di lavoro. In questi casi, ci si interroga sulla possibilità per quest’ultimo di ottenere un risarcimento nei confronti del responsabile del sinistro.
A chiarire le condizioni in presenza delle quali il datore di lavoro può ottenere nei confronti del (l'assicurazione del) danneggiante che ha determinato l'assenza (per invalidità temporanea assoluta) di un dipendente è stata la Terza sezione Civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25921 del 23 settembre 2025.
Il danno subito dal datore non si esaurisce nella semplice assenza del dipendente, ma può tradursi in costi aggiuntivi legati alla necessità di sostituzioni temporanee, perdita di produttività, riorganizzazione delle attività aziendali o ritardi nelle consegne. Si tratta di un danno patrimoniale indiretto che, tuttavia, trova fondamento in una lesione mediata ma concreta di un proprio interesse giuridicamente rilevante.
La possibilità per il datore di agire contro il responsabile del fatto illecito si basa sull’idea che il comportamento di quest’ultimo abbia determinato una lesione alla sfera patrimoniale dell’impresa. La legittimazione all’azione risarcitoria è quindi autonoma rispetto a quella del lavoratore, e prescinde dalla natura del rapporto contrattuale tra dipendente e datore.
Tuttavia, per ottenere il risarcimento, è necessario dimostrare in modo rigoroso l’effettività del danno subito e il nesso causale tra l’illecito del terzo e la perdita economica lamentata. In assenza di tali elementi, la pretesa risarcitoria rischia di non trovare accoglimento.

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