Cassazione: Legittimo trasferire il lavoratore ad altra sede anche senza prova dell’inevitabilità

La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 32506 dell’8 novembre 2021, ha confermato la legittimità della scelta del datore di trasferire il lavoratore per ragioni tecniche, organizzative e produttive, anche nel caso in cui non sia provata l’inutilizzabilità del dipendete nella sede originaria.

Gli ermellini infatti, nel respingere il ricorso del lavoratore, hanno ricordato che il controllo giudiziale del trasferimento va compiuto con riferimento alla sussistenza del nesso di causalità tra il provvedimento e le succitate ragioni (tecniche, organizzative e produttive) e non si estende anche alla valutazione del merito della scelta del datore di lavoro al fine di verificarne l’idoneità o meno a soddisfare tali esigenze.

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