AUTOTRASPORTATORI: MODIFICHE INTRODOTTE DAL NUOVO REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE E AL MERCATO DEL TRASPORTO SU STRADA.

Con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2020/1055, cambiano i requisiti che le imprese di autotrasporto devono rispettare per accedere alla professione o per mantenere la loro iscrizione ai Registri Nazionali.

In base alla tipologia di carico dell’automezzo, è previsto il rispetto di uno o più dei seguenti criteri.

  • Idoneità morale (onorabilità)

  • Requisito di stabilimento

  • Capacità finanziaria

  • Idoneità professionale

REQUISITO DI ONORABILITÀ PER IL TRASPORTO MERCI SU STRADA

FINO A 1,5 TONNELLATE

Le imprese che esercitano o che intendono esercitare l’attività di trasporto di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate hanno l’obbligo di iscriversi all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi dimostrando il solo requisito dell’onorabilità. Tale requisito consiste nell‘assenza di una serie di condanne inflitte con sentenza definitiva e nell’assenza di condizioni ostative specificamente individuate nella citata disposizione.

REQUISITO DI ONORABILITÀ, DI IDONEITÀ FINANZIARIA E DI STABILIMENTO PER IL TRASPORTO MERCI SU STRADA DA 1,5 TONNELLATE FINO A 2,5 TONNELLATE

Per le imprese che esercitano l’attività di trasporto di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e fino a 2,5 tonnellate sussiste l’obbligo di dimostrare non solo il requisito di onorabilità, ma anche quello di stabilimento e capacità finanziaria.

Per soddisfare il requisito di idoneità finanziaria un’impresa deve essere in grado in qualsiasi momento di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell’esercizio contabile annuale.

Il requisito di stabilimento consiste, invece, nella disponibilità di:
• una sede amministrativa, effettiva e stabile, situata in Italia e dotata di locali in cui conserva i propri documenti principali;
• uno o più autoveicoli immatricolati o altrimenti messi in circolazione, una volta ottenuta un’autorizzazione, in conformità alla normativa del CDS;
• una sede operativa, in Italia, presso cui le imprese svolgono in modo efficace e continuativo – con l’ausilio di attrezzature amministrative necessarie e attrezzature e strutture tecniche appropriate – le attività concernenti i veicoli in disponibilità

REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE IN AGGIUNTA AI PRECEDENTI PER IL TRASPORTO MERCI SU STRADA DA 2,5 TONNELLATE FINO A 3,5 TONNELLATE

In ultimo, alle imprese che esercitano l’attività di trasporto di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate viene richiesto il requisito di idoneità professionale in aggiunta ai requisiti detti sopra di onorabilità, idoneità finanziaria e di stabilimento. In tal caso, dunque, per potersi iscrivere all’Albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, occorre indicare, quale gestore dei trasporti, un soggetto titolare di attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci.

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