IL TFR NON È ESIGIBILE SE IL RAPPORTO DI LAVORO PROSEGUE CON IL CESSIONARIO

In caso di cessione di azienda nell'ambito di una procedura concorsuale, se il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità con il cessionario, non matura il diritto all'esigibilità del trattamento di fine rapporto, né sussiste il presupposto per l'ammissione del relativo credito al passivo del fallimento del cedente. La nuova disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 14/2019 (art. 47, co. 5-bis, L. n. 428/1990), che consente in alcuni casi l'immediata esigibilità del TFR, non si applica alle procedure aperte prima del 15 luglio 2022. Questo è quanto ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 21676 del 28 luglio 2025.

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