ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE: SENZA REDDITO CERTIFICATO NON SPETTA IL BENEFICIO

Con la Sentenza n. 24032 del 27 agosto 2025, la Cassazione conclude precisando che l'ANF non è un beneficio automatico, ma un diritto condizionato a precisi presupposti di legge. La mancata prova di uno solo dei requisiti, in particolare quello reddituale, spesso più complesso da documentare in presenza di redditi prodotti all'estero, comporta l'esclusione dalla tutela.
L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) rappresenta uno strumento di sostegno economico destinato ai lavoratori dipendenti e ai pensionati da lavoro dipendente che abbiano familiari a carico. La sua finalità è integrare il reddito delle famiglie, tenendo conto della composizione del nucleo e del livello reddituale complessivo. Tuttavia, la normativa è chiara: senza la certificazione del reddito, il diritto a percepire l’assegno non sorge.
La verifica del requisito reddituale è infatti la condizione essenziale su cui si fonda la prestazione. L’INPS e i datori di lavoro non possono riconoscere alcuna somma se non vi è prova documentata delle dichiarazioni reddituali, che devono riferirsi all’anno solare precedente la domanda. Questo meccanismo serve a garantire che il beneficio sia realmente destinato a chi ne ha effettivamente bisogno, evitando indebite erogazioni e distorsioni del sistema.
La mancata presentazione dei redditi o l’omessa compilazione dei moduli specifici comporta quindi la perdita del diritto. In caso di dichiarazioni incomplete o non veritiere, inoltre, il beneficiario può essere chiamato a restituire le somme indebitamente percepite, con l’aggiunta di sanzioni e interessi.
Per i lavoratori è quindi fondamentale prestare attenzione a questo aspetto, fornendo in maniera tempestiva e corretta la documentazione richiesta. Solo così è possibile vedersi riconosciuto un sostegno che, in molte situazioni, rappresenta un aiuto concreto per affrontare le spese quotidiane legate alla famiglia.

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