AL RAVVEDIMENTO SPECIALE CPB 2025 CHI PUÒ ADERIRE?

Vediamo i requisiti richiesti al contribuente per poter aderire al condono tombale per gli anni 2019-2023
Con un emendamento al cosiddetto Decreto Fiscale, il DL 84/2025 (convertito dalla Legge 30 luglio 2025 numero 108, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del giorno 01 agosto 2025 numero 177, che è entrata in vigore il 02 agosto 2025) viene riconosciuta la possibilità di coniugare l’adesione al Concordato Preventivo Biennale 2025-2026 con l’adesione al ravvedimento in regime speciale, o sanatoria fiscale o condono tombale per le annualità dal 2019 al 2023.
La sanatoria fiscale è riservata a taluni contribuenti specificatamente delineati, ovvero:
•soggetti che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale (CPB)
2025-2026 entro il 30 settembre 2025;
•soggetti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)
per le annualità oggetto di sanatoria.
Sono esclusi dal ravvedimento speciale i contribuenti in regime forfetario, di cui alla Legge 190/2014 per i quali:
•non trovano applicazioni gli ISA;
•dal giorno 1° gennaio 2025 è abrogato l’istituto del CPB.
Entrambi requisiti, quello dell’adesione al CPB e l’applicazione degli ISA, devono quindi coesistere per poter accedere al condono tombale.
Pertanto, un contribuente che per una o più annualità dal 2019 al 2023 presenta una causa di esclusione dagli ISA non potrà per tale annualità aderire al ravvedimento speciale.
Va però precisato che il contribuente può decidere di aderire per ciascuna annualità oggetto di sanatoria indipendentemente da quanto deciso per le altre annualità previste dalla norma.
Costituiscono eccezione a questa regola i soggetti ISA (con ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro, che non determinano il reddito con criteri forfettari) che:
•hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione
degli ISA correlate alla diffusione della pandemia di Covid-19;
•hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale
svolgimento dell’attività;
•hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli
ISA correlata all’esercizio di due o più attività d’impresa, non
rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati
relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione
dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento
dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (i cosiddetti soggetti
multiattività).

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