ABROGATO IL RITO FORNERO SOLO PER I PROCEDIMENTI INSTAURATI DOPO IL 28 FEBBRAIO 2023

Una volta impugnato il licenziamento, il Tribunale respingeva l'opposizione proposta dal lavoratore, il quale quindi proponeva ricorso nella forma e nei termini dell'appello, anziché del reclamo. La Corte d’Appello, tuttavia, riteneva tardiva l'impugnazione e quindi inammissibile, ritenendo che l'abrogazione del rito Fornero ad opera della riforma Cartabia trovasse applicazione solo per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023. Dello stesso avviso la Corte di Cassazione, che con la Sentenza n. 11344 del 30 aprile 2025 ricorda che l'applicazione delle nuove disposizioni alle impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023 è limitata a quelle regolate dal rito ordinario civile e dal rito del lavoro, ma non si estende al reclamo. Dunque, i procedimenti soggetti al rito Fornero pendenti al 28 febbraio 2023, compresi i giudizi di impugnazione, restano disciplinati dalle disposizioni contenute nella Legge n. 92 del 2012, la cui abrogazione ha effetti solo dopo la data indicata.