VERIFICA DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DELLE IMPRESE INTERESSATE DA PROCEDURE DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA.
'INPS, ricorda che il DM 23 febbraio 2016 ha integrato l'elencazione delle fattispecie di amministrazione straordinaria e ha disposto che l'attestazione di regolarità non è più sottoposta alla condizione dell'avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali. In tale ambito, il Ministero del Lavoro, esaminando le osservazioni mosse dai Commissari nel corso di una procedura di cui al D.Lgs n. 270/1999, che riserva all'autorità giudiziaria la decisione ultima sull'accesso all'amministrazione straordinaria, in ragione degli effetti che si determinano a far data dalla sentenza del Tribunale che dichiara lo stato di insolvenza, ha ritenuto che, ai fini della verifica della regolarità contributiva, nel periodo che intercorre tra la medesima sentenza del Tribunale e l'adozione del decreto del Tribunale che dichiara l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, trova applicazione la previsione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), del DM 30 gennaio 2015, che dispone che la regolarità sussiste comunque in caso di “sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative". Resta confermato che, in caso di procedura di amministrazione straordinaria prevista per il risanamento delle grandi imprese in crisi di cui al DL n. 347/2003, le eventuali situazioni di irregolarità non avranno rilevanza a decorrere dalla data del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che provvede all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria. La verifica della regolarità contributiva avrà pertanto ad oggetto gli adempimenti contributivi riferiti ai periodi successivi, rispettivamente, alla data del decreto del Tribunale che dichiara aperta la procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs n. 270/1999 e alla data del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di ammissione alla procedura nell'amministrazione straordinaria di cui al DL n. 347/2003.