TRASFERIMENTO D'AZIENDA ILLEGITTIMO: IL LAVORATORE VA RETRIBUITO DAL CEDENTE E DAL CESSIONARIO

A seguito della dichiarazione di illegittimità del trasferimento del ramo d'azienda,  la Corte di Cassazione ha affermato,  con l'Ordinanza n. 25853 del 1° settembre 2022, che in caso di mancato ripristino del rapporto con il lavoratore da parte del datore cedente, quest'ultimo deve pagare per intero le retribuzioni maturate, nonostante l’interessato sia rimasto nel frattempo in servizio presso il cessionario e risulti retribuito regolarmente, a condizione però che il lavoratore medesimo abbia dato subito la propria disponibilità al cedente.
I giudici sottolineano infatti che la natura dell’obbligazione del datore moroso è retributiva e non risarcitoria. Risulta pertanto esclusa la possibilità di detrarre l’aliunde perceptum, ovvero le retribuzioni versate al dipendente da parte del cessionario. 

 

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