SUPERAMENTO DEL COMPORTO: RILEVANO SOLO LE ASSENZE INDICATE NEL LICENZIAMENTO

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8628, ha stabilito che il lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto ha diritto alla reintegra e al risarcimento del danno.

Questo perché non risulta consumato il periodo di conservazione del posto di lavoro previsto dal contratto collettivo.

Il datore di lavoro non indica i singoli giorni di assenza, ma solo in caso di un unico periodo di malattia. Laddove infatti il comporto sia superato per sommatoria, essendo realizzate assenze plurime e frammentate, occorre la specificazione dei giorni nella lettera di licenziamento.

La mancata indicazione violerebbe il principio di immodificabilità delle ragioni posto a garanzia del lavoratore.

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