ROTTAMAZIONE QUINQUIES: COME ADERIRE
						
					
										
						
				Rottamazione quinquies e quater: chi non paga la rata del 30 novembre della quater, non potrà aderire al quinquies ‚-5:18-in-PictureFullscreen
Il DDL di legge di Bilancio 2026 contiene anche le regole per aderire alla Rottamazione numero cinque. 
Prima di vedere le regole generali è bene evidenziare che chi ha in corso la Rottamazione quater, dovrà pagare la rata del 30 novembre e non potrà lasciarla cadere pensando di aderire al quinquies. 
Come recita il comma 19 dell'art 23 in bozza i debiti inclusi nella “rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultino regolarmente versate tutte le rate scadute alla medesima data, non possano essere estinti secondo le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16.
Vediamo tutte le regole per l'adesione alla rottamazione cinque che si concretizzerà con la definitiva approvazione della Legge di Bilancio 2026.
ROTTAMAZIONE QUINQUIES: TUTTE LE REGOLE
Come evidenzia la prima bozza del DDL di bilancio 2026 per l'attesa rottamazione quinquies i debiti risultanti:
•dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° 
 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023,
•derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle 
 dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-
 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
 n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente 
 della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 
•o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali 
 dovuti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con 
 esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, 
•possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate 
 all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli 
 interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del 
 Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o le 
 sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del 
 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a 
 titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 
 aprile 1999, n. 112,
•versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a 
 titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di 
 notificazione della cartella di pagamento. 
 Il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione, entro il 
 31 luglio 2026, o nel numero massimo di cinquantaquattro rate 
 bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:
•a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, 
 il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026
•b) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 
 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e 
 il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
•c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, 
 rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 
 maggio 2035.
Attenzione ni caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.