RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI 2024: PROROGA SCADENZA AL 30 NOVEMBRE

Dal DL Omnibus più tempo per la rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni 2024. Ricordiamo le regole per la scadenza del termine di pagamento. Da una prima bozza in circolazione del Decreto Omnibus, approvato nel Cdm il 7 agosto 2024, risulta prorogato il termine (già scaduto il 30.06) per beneficiare dell'agevolazione relativa alla rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni. L'originario termine del 30 giugno slitterebbe ora al 30 novembre 2024. Scade così il 30 novembre il pagamento dell'unica o prima rata per la rivalutazione dei terreni e delle quote 2024. L’articolo 1, ai commi 52 e 53 della legge di bilancio 2024 ha previsto la proroga delle disposizioni già stabilite per il 2023, in materia di rideterminazione del costo di acquisto di: • partecipazioni anche negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e agricoli posseduti alla data del 1° gennaio 2024, non in regime d’impresa. Così come in passato, le disposizioni in esame prevedono la facoltà di assumere ai fini della determinazione di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferiti a • titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentati, • posseduti alla data del 1° gennaio 2024, il valore normale di tali asset, al 31.12.2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto dietro il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 16%. RIVALUTAZIONE TERRENI 2024. CHI PUÒ ACCEDERE Possono accedere alla norma: • persone fisiche, anche non residenti, • società semplici; • associazioni professionali; • enti non commerciali; Ai fini della rivalutazione era richiesto entro il 30 giugno 2024, ma da bozza del DL Omnibus ora il 30 novembre 2024 • il versamento di un’imposta sostitutiva, • la redazione di una perizia giurata di stima (redatta da specifiche categorie di soggetti) che individua il valore del terreno/partecipazione posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Tale imposta sostitutiva • è dovuta in un’unica soluzione entro il 30.06.2024 (da bozza DL Omnibus 30.11.2024) oppure • in forma rateale (3 rate dello stesso ammontare), a decorrere dalla data del 30.06.2024 (da bozza DL Omnibus 30.11.2024), prevedendo un interesse nella misura del 3% sull’importo delle rate successive alla prima.

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