CERTIFICATO MEDICO E MALATTIA PSICHICA: LA CASSAZIONE FRENA I LICENZIAMENTI PER PRESUNTA SIMULAZIONE
Con l’ordinanza n. 8738 dell’8 aprile 2026, la Corte di Cassazione interviene su un tema particolarmente delicato nel rapporto tra lavoratore e datore di lavoro: la presunta simulazione dello stato di malattia. Al centro della pronuncia vi è il valore probatorio del certificato medico, soprattutto quando attesta una patologia di natura psichica, come una sindrome depressiva.
Secondo i giudici, un certificato rilasciato dal medico curante, corredato da una diagnosi precisa e da una specifica prescrizione farmacologica, non può essere considerato un elemento debole o facilmente superabile. Al contrario, esso rappresenta una prova significativa, capace di mettere in discussione anche un impianto presuntivo costruito dal datore di lavoro per dimostrare la fittizietà della malattia e giustificare un eventuale licenziamento.
La Cassazione sottolinea come il certificato medico sia espressione delle competenze professionali del sanitario, che opera sotto la propria responsabilità. Proprio per questo motivo, non può essere smentito sulla base di semplici sospetti o valutazioni indirette. Per superarne la validità, è necessario un accertamento medico-legale approfondito, unico strumento idoneo a verificare in modo oggettivo l’effettiva condizione del lavoratore.
La decisione rafforza quindi la tutela dei lavoratori affetti da patologie psichiche, spesso più difficili da accertare rispetto a quelle fisiche, ma non per questo meno rilevanti. Allo stesso tempo, richiama i datori di lavoro a un approccio più prudente, evitando conclusioni affrettate che potrebbero tradursi in provvedimenti illegittimi.