PROCEDIMENTO PER PAGAMENTO IMPORTI: IL CREDITORE DEVE DIMOSTRARE L'INADEMPIMENTO DEL DEBITORE

Nell’ambito di un procedimento sulla pretesa di un lavoratore riguardante il calcolo dell’indennità di buonuscita e della pensione, la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 1838/2024, ha enunciato il seguente principio: "il creditore che agisca per ottenere il pagamento di un importo a titolo di adempimento è tenuto, per la valida formulazione della domanda giudiziale, a indicare le circostanze da cui deriva l’inadempimento del debitore, non essendo sufficiente, stante la natura c.d. eterodeterminata della situazione soggettiva, la sola indicazione del diritto di credito, senza specificazione dei profili di fatto e di diritto da cui scaturisce il titolo alla prestazione di pagamento o di maggiore pagamento rispetto a quanto già percepito".