PENSIONI: IL LIMITE DEI TRE ANNI RIGUARDA SOLO GLI ARRETRATI

Un pensionato aveva chiesto la riliquidazione della propria pensione di anzianità per ottenere il riconoscimento di un maggior valore retributivo sulle settimane di contribuzione figurativa per malattia. Dopo che il Tribunale di Terni aveva accolto la domanda e la Corte territoriale di Perugia l'aveva riformata, la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 27116 del 9 ottobre 2025, ha stabilito che la decadenza triennale prevista dall'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, come modificato dal D.L. n. 98/2011, conv. in Legge n. 111/2011, si applica anche ai trattamenti pensionistici già liquidati, ma solo a decorrere dal 6 luglio 2011. In caso di richiesta di ricalcolo o adeguamento della pensione, il termine triennale riguarda unicamente i ratei maturati prima del triennio dalla domanda giudiziale, restando impregiudicato il diritto alla corretta determinazione della prestazione futura.