PENSIONE DEGLI AVVOCATI: LA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE
Nel sistema previdenziale forense, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione di vecchiaia, in quanto nessuna norma prevede che venga “annullata” l'annualità in cui il versamento sia stato inferiore al dovuto. Lo ha confermato la Corte di Cassazione con ordinanza n. 26365 del 12 settembre 2023. L'articolo 1 della Legge n. 141/1992, secondo il quale la pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di “effettiva” iscrizione e contribuzione, all'1,75% della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini IRPEF nel quindicennio anteriore alla maturazione del diritto a pensione, va interpretato nel senso che la pensione si commi sura alla contribuzione “effettiva”. Non rileva quindi il principio di automatismo delle prestazioni valido nel lavoro dipendente, mentre il termine “effettivo”, estraneo al concetto di “misura”, non può intendersi come sinonimo di “integrale”.