PASSIBILE DI LICENZIAMENTO CHI LAVORA IN ALTRA ATTIVITÀ DURANTE LA MALATTIA

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 2516 del 26 gennaio 2024, ha confermato la legittimità del licenziamento di un lavoratore che, durante un periodo di malattia, era stato sorpreso a lavorare nell'attività della moglie. Il comportamento del dipendente che svolga altra attività lavorativa durante il periodo di malattia, infatti, configura la violazione degli specifici obblighi di diligenza e fedeltà, nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede; e ciò sia nell'ipotesi in cui l'attività esterna sia sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, sia nel caso in cui essa sia comunque idonea a pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio.