LINEE GUIDA E REQUISITI MINIMI PER LE ATTIVITÀ OLEOTURISTICHE
Pubblicato il decreto che dettaglia linee guida e standard qualitativi minimi per le imprese del settore oleoturistico.
È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle politiche agricole di concerto con il Ministero del turismo, attuativo dell'art 1 comma 504 legge 205 2017.
Si tratta del provvedimento che definisce le linee guida sui requisiti e gli standard minimi di qualità richiesti per l'esercizio delle attività oleoturistiche da parte delle imprese agricole con produzioni olivicole.
Va detto innanzitutto che l'attività oleoturistica è considerata attività agricola connessa e che sono considerate attività oleoturistiche nelle imprese produttrici le seguenti
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attività formative ed informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell'olio, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) come ad esempio le visite guidate agli oliveti ai frantoi,
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iniziative di carattere formativo e informativo, culturale e ricreativa svolta nell'ambito dei frantoi e degli oliveti, compresa la raccolta dimostrativa delle olive;
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le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, ma senza somministrazione di preparazioni gastronomiche tipiche della ristorazione.
Il decreto specifica che alle aziende agricole sopracitate continueranno ad applicarsi anche le disposizioni regionali nelle relative materie.
Si ricorda che il settore è stato oggetto di specifiche agevolazioni con la legge di bilancio 2020.
LINEE GUIDA REQUISITI DI QUALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' OLEOTURISTICA
Nel rispetto dei requisiti generali di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, i requisiti minimi e standard di servizio per gli operatori che intendono svolgere attività oleoturistiche comprendono, ad esempio:
a) apertura settimanale o stagionale per un minimo di tre giorni,
b) strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
c) insegna all'ingresso dell'azienda che riporti gli orari di apertura, i
servizi offerti e le lingue parlate;
d) sito o pagina web aziendale;
e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno
due lingue compreso l'italiano;
g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di
produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare
riferimento alle produzioni con denominazione di origine sulle attrazioni
turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio
h) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza
i) personale addetto competente e dotato di un'adeguata formazione sul
territorio
l) l'attività di degustazione effettuata con contenitori e strumenti idonei a non
alterare le proprietà organolettiche del prodotto;
Il decreto specifica inoltre e modalità con cui le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono promuovere autonomamente, o in collaborazione con le organizzazioni più rappresentative la formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti, per garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi e il miglioramento della qualità dei servizi
Infine, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono chiamate a definire le modalità di vigilanza, di controllo e sanzionatorie sull'osservanza delle disposizioni.