LIMITI DI SPESA SUPERSISMABONUS: RISPOSTA AD INTERPELLO
Con Risposta ad Interpello 13 luglio 2022, n. 375, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità del supersismabonus nel caso di interventi su di un edificio composto da due unità A3 e un portico di pertinenza di una delle due unità A3 (accatastato unitamente e costruito in aderenza all'edificio principale) nonché su di un fabbricato separato con due unità C2, di pertinenza dell'altra unità A3.
Secondo l'Agenzia, il superbonus potrà essere calcolato con due distinti limiti di spesa:
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per l'intervento sulle parti comuni dell'edificio costituito dalle due unità A3 e dal portico, si applica un limite complessivo di spesa pari a € 192.000 (€ 96.000 x le due unità immobiliari A3);
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per l'intervento sull'edificio separato composto dalle due pertinenze C2 di una delle unità abitative, va considerato un autonomo limite di spesa di € 96.000, eventualmente comprensivo delle spese per interventi di recupero edilizio effettuati sull'unità immobiliare residenziale cui si riferiscono dette pertinenze.