LICENZIAMENTO: SPETTA AL DATORE DIMOSTRARE L'IMPOSSIBILITÀ DI REPÊCHAGE DEL LAVORATORE.
La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 9158, del 21 marzo 2022, ha stabilito che senza la prova dell'impossibilità del reimpiego del lavoratore, anche in mansioni inferiori, il datore sarà tenuto a reintegra e risarcimento del danno in caso di licenziamento.
Spetta infatti al datore dimostrare che non è possibile il repêchage del lavoratore divenuto inidoneo, su cui non grava alcun onere probatorio. Il licenziamento è poi illegittimo per mancanza dei presupposti di recesso, pertanto oltre alla tutela risarcitoria è previsto anche il reintegro nel posto di lavoro.