L’IMPOSIZIONE DEI LAVORATORI FRONTALIERI NEL NUOVO ACCORDO ITALIA–SVIZZERA

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2026 della Legge 29 dicembre 2025, n. 217, entra in vigore la ratifica e l’esecuzione del Protocollo di modifica dell’Accordo tra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni, sottoscritto a Roma il 23 dicembre 2025. L’intervento normativo introduce rilevanti novità in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri, aggiornando il quadro fiscale alle mutate modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Il Protocollo aggiuntivo mira a fornire maggiore certezza giuridica e ad adeguare la disciplina convenzionale all’evoluzione del mercato del lavoro, con particolare attenzione al crescente ricorso al telelavoro. In tale contesto, viene espressamente previsto che i lavoratori frontalieri possano svolgere parte della propria attività lavorativa in modalità di lavoro a distanza, senza che ciò comporti la perdita dello status di frontaliere ai fini fiscali.
In particolare, è consentito lo svolgimento dell’attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il domicilio situato nello Stato di residenza, entro il limite massimo del 25% dell’attività complessiva su base annua. Il rispetto di tale soglia consente di mantenere invariato il regime fiscale applicabile ai lavoratori frontalieri, evitando effetti distorsivi in termini di imposizione e di ripartizione della potestà impositiva tra i due Stati.
La previsione rappresenta un passo significativo verso una maggiore flessibilità del regime dei frontalieri, bilanciando le esigenze di mobilità transfrontaliera con quelle di certezza fiscale, e conferma l’intento dei due Paesi di cooperare per una disciplina moderna e coerente con le nuove forme di organizzazione del lavoro.

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