L'INTERPOSIZIONE FITTIZIA DELL'APPALTATORE NON CONSENTE LA DETRAZIONE DEI COSTI DEI LAVORATORI.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7740 dell'8 marzo 2022, ha stabilito che in caso di somministrazione irregolare di manodopera, mascherata da un contratto di appalto di servizi, i costi dei lavoratori dovuti ad invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono non possono essere detratti dall'appaltatore.
In particolare, precisa la Suprema Corte, si esclude il diritto alla detrazione dei costi per invalidità del titolo giuridico poiché non è configurabile una prestazione dell'appaltatore e dunque un corrispettivo imponibile IRAP. Non assume dunque rilievo l'azione giudiziale del lavoratore, per la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore effettivo, in quanto la conversione del rapporto implica la nullità dei contratti che ne sono oggetto.