Il doppio licenziamento integra uno schema fraudolento

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto per motivi già addotti a fondamento di un precedente licenziamento collettivo dichiarato illegittimo integra uno schema fraudolento ex articolo 1344 del Codice civile, il cui accertamento spetta al giudice di merito mediante una valutazione unitaria e non atomistica di ulteriori indici sintomatici dell'intento elusivo, quali la mancata ottemperanza del datore all'ordine giudiziale di reintegra e la contiguità temporale del secondo recesso. É quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 28175 del 14 ottobre 2021.

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