IL MEDICO COORDINATORE NON SOSTITUISCE I SINGOLI MEDICI COMPETENTI ALLA RIUNIONE PERIODICA
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del
ministero del lavoro, con l'Interpello n. 1 del 19 luglio 2022, pubblicato il 25 agosto 2022, ha fornito dei chiarimenti all'Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici).
In particolare, la Commissione ha precisato che, qualora il datore di lavoro, anche per il tramite del servizio di prevenzione e protezione, abbia individuato un medico competente coordinatore ai sensi dell'art. 39 co. 6 del D.Lgs n. 81/2008, alla riunione periodica di cui all'art. 35 devono in ogni caso essere invitati tutti i medici competenti che sono stati nominati.
La normativa prevede infatti precise prerogative e responsabilità in capo al medico competente, da cui non si può però evincere la sussistenza di un potere sostitutivo del medico coordinatore rispetto a ciascun medico competente nominato nell'ambito dell'unità produttiva.