IL CONDONO NON CONSENTE RIMBORSI: LO RICORDANO GLI ERMELLINI
La disciplina del condono tributario persegue il fine di definire le controversie pendenti e di prevenire eventuali future vertenze, a condizioni di particolare favore per il contribuente in relazione ai tributi non ancora pagati; di conseguenza, non può invocarsi il condono per conseguire la ripetizione di somme già pagate ed asseritamente non dovute (Ordinanza 7 settembre 2022, n. 26411).