FERMO PESCA: ECCO IL DECRETO CON GLI IMPORTI IN ARRIVO
Pubblicato il decreto di autorizzazione per le indennità ai dipendenti per fermo pesca 2021. Pagamenti in arrivo entro settembre 2022.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito nel decreto n. 1 del 13 gennaio 2022le istruzioni per l ’indennità onnicomprensiva prevista in caso di fermo pesca obbligatorio o non obbligatorio per l’anno 2021, per i lavoratori dipendenti del settore pesca marittima come stabilito dall’art. 1 commi 282 e 283 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).
Ieri 19 luglio il ministero ha comunicato la pubblicazione del Decreto direttoriale n. 14 del 12 luglio 2022 di autorizzazione al sostegno al reddito in favore dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima che hanno effettuato sospensioni dal lavoro, nel corso dell’anno 2021.
Il comunicato precisa che sono state presentate 3.779 istanze e che sono state autorizzate in favore di 11.871 lavoratori:
-
una indennità giornaliera onnicomprensiva di 23,50 euro per il fermo pesca obbligatorio, stante la richiesta totale che ha superato l’importo previsto di euro 12.000.000, e
-
di una indennità giornaliera onnicomprensiva di 30,00 euro per il fermo pesca non obbligatorio, per un numero massimo di 40 giornate l’anno, per un importo di euro 4.124.760,00.
La materiale corresponsione sarà a cura delle Capitanerie di Porto, sede di Direzione Marittima, a cu il Ministero sta inviando l'elenco dei beneficiari.
Le risorse saranno messe a disposizione entro il 30 settembre 2022.
Di seguito ricordiamo i principali aspetti dell'indennità fermo pesca e le modalità per fare richiesta.
INDENNITÀ FERMO PESCA, A CHI SPETTA
L’indennità viene assicurata a
-
tutti i lavoratori dipendenti da impresa adibita alla pesca marittima,
-
i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla L. 250/58,
in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
NON è riconosciuta invece
-
agli armatori
-
ai proprietari armatori imbarcati
-
ai titolari di impresa individuale imbarcati, in quanto lavoratori autonomi
Per i soci di società armatrice o proprietaria-armatrice dell’imbarcazione, che risultino anche imbarcati, l’indennità può essere riconosciuta solo in caso di presentazione di un’autocertificazione che attesti l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società.
INDENNITÀ FERMO PESCA: IMPORTO E TRATTAMENTO FISCALE
L’indennità giornaliera onnicomprensiva è concessa fino a un importo massimo di 30 euro e, per il fermo pesca non obbligatorio, l’indennità può essere riconosciuta per un massimo di 40 giorni nell’arco dell’anno.
L’indennità giornaliera, sia in caso di fermo pesca obbligatorio che non obbligatorio, è corrisposta anche per la giornata di sabato, conteggiata, dunque, come giornata lavorativa.
ATTENZIONE il decreto prevede che se le istanze superano le risorse stanziate (12 milioni di euro per il fermo pesca obbligatorio e 7 milioni di euro per quello non obbligatorio), le indennità saranno ridotte proporzionalmente per ogni singolo lavoratore.
Sotto il profilo fiscale, l’indennità giornaliera onnicomprensiva è assoggettata a tassazione come reddito da lavoro dipendente.
INDENNITÀ FERMO PESCA: COME FARE DOMANDA
Le domande vanno inviate al Ministero del Lavoro entro e non oltre il 15 18 Marzo 2022 utilizzando il sistema telematico denominato “CIGSonline”.
L’istanza deve essere presentata per ogni singola unità di pesca presente in azienda, previo pagamento dell’imposta di bollo, tramite la piattaforma di pagamento PagoPA, all’interno della procedura telematica della “CIGSonline”.
Nell’istanza vanno indicate:
-
ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale e partita IVA, telefono, indirizzo mail, PEC e generalità del legale rappresentante;
-
elementi identificativi dell’unità di pesca;
-
ufficio marittimo in cui si è effettuato l’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività;
-
cause dei singoli arresti temporanei dell’attività (sia obbligatori sia non obbligatori), con gli estremi dei provvedimenti che ne hanno attivato l’arresto;
-
numero totale di giorni lavorativi di arresto temporaneo dell’attività, specificandone la causale;
-
elenco dei lavoratori marittimi imbarcati alla data dell’arresto temporaneo dell’attività, con il modulo disponibile sul sito del Ministero del Lavoro;
-
dichiarazione che non sono stati richieste, per i beneficiari, misure di sostegno al reddito connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli stessi periodi.
Vanno inoltre allegati:
-
il modulo per la comunicazione del codice IBAN (corredato dal documento di identità e dalla dichiarazione dell’istituto di credito);
-
la dichiarazione di avvenuto fermo dell’unità di pesca completa di attestazione dell’Autorità marittima.