DEDUZIONE SOMME PER RECUPERO CONTRIBUTI OBBLIGATORI: INTERPELLO.
Con Risposta ad Interpello 15 marzo 2022, n. 117, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla deducibilità delle somme versate per l'integrazione dei contributi previdenziali obbligatori a seguito di accertamento INPS.
Nel caso di specie, l'ex datore di lavoro del contribuente ha ricevuto una diffida INPS derivante dall'erronea applicazione per gli anni 2015, 2016 e 2017 del massimale contributivo previsto dall'articolo 2, comma 18, Legge n. 335/1995, poiché il contribuente non aveva correttamente comunicato all'ex datore di lavoro la sua posizione contributiva.
Il contribuente, che ha dovuto rimborsare all’ex datore di lavoro le somme che quest'ultimo aveva anticipato all'INPS, chiede conferma all'Agenzia delle Entrate della deducibilità di detti contributi.
Tale ipotesi secondo l'Amministrazione finanziaria costituisce per il contribuente un'integrazione di contributi obbligatori per legge, e a suo tempo non versati, deducibile ai sensi dell' articolo 10, comma 1, lett. e), TUIR.
Pertanto, i contributi in questione andranno indicati nel rigo "Contributi previdenziali e assistenziali" della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sono restituiti all'ex datore di lavoro (Rigo E21) e inoltre il datore di lavoro consegnerà all'ex dipendente una CU attestante l'esatto versamento della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.