Cassazione: Risarcimento da lesione della capacità lavorativa specifica anche al disoccupato
La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 32649 del 9 settembre 2021, ha chiarito che un danno patrimoniale risarcibile può essere legittimamente riconosciuto anche a favore di persona che, subita una lesione, si trovi al momento del sinistro senza un’occupazione lavorativa e, perciò, senza reddito, in quanto tale condizione può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato all’invalidità permanente che proiettandosi per il futuro verrà a incidere sulla capacità di guadagno della vittima al momento in cui questa inizierà a svolgere un’attività remunerata.
Nel caso di specie, il ricorrente era stato investito sulle strisce pedonali da un’autovettura e poiché al momento dei fatti non aveva alcuna occupazione la Corte d’appello aveva rideterminato in diminuzione la somma liquidata dal giudice per il risarcimento del danno biologico subito dalla vittima. Decisione che non ha trovato conferma tra gli ermellini, i quali hanno invece ritenuto che al disoccupato spetta il danno patrimoniale da incapacità lavorativa pari al triplo dell’assegno sociale.