CRISI UCRAINA, QUANDO SI APPLICA L’ESENZIONE DALL’IVA ALL’IMPORTAZIONE DELLE MERCI
La franchigia dai dazi all’importazione e l’esenzione dall’IVA concesse all’importazione delle merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dall’aggressione militare in Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina, si applica alle importazioni effettuate verso Estonia, Francia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, i Paesi Bassi, Austria, Polonia, Romania e Slovacchia dal 1°gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Lo prevede la decisione UE n. 2023/829 della Commissione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 19 aprile 2023.