CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE: L'OMESSA INDICAZIONE DEI MOTIVI NON COMPORTA LA NULLITÀ.
In tema di somministrazione di lavoro, la Corte di Cassazione ha statuito che il lavoratore può chiedere la conversione del rapporto di lavoro, qualora nel contratto di somministrazione non siano indicate le ragioni di carattere tecnico produttivo e organizzativo della scelta.
Con la Sentenza n. 15366, in accoglimento dei motivi di ricorso avanzati dalla lavoratrice di un call center, la Suprema Corte afferma che, nonostante la previsione dell'art. 5 del D.Lgs n. 251/2004, un contratto di somministrazione necessita ancora, oltre che della forma scritta, anche della specificazione delle ragioni della scelta, sebbene una loro omissione non comporti la nullità. I giudici hanno infatti precisato che la suddetta modifica legislativa ha riguardato unicamente il piano delle conseguenze sanzionatorie.