CODICE DEL CONSUMO: COSA CAMBIA CON IL RECEPIMENTO DELLE NORME UE

Più trasparenza nel commercio elettronico: sull’identità del professionista/venditore, sui risultati delle ricerche on line (le quali possono essere annunci pubblicitari camuffati), sulle recensioni di prodotti e servizi (per evitare commenti subornati), sulla modalità di personalizzazione del prezzo usando algoritmi. Questi, ed altri, i temi di cui si occupa il decreto legislativo di recepimento della direttiva Ue n. 2019/2161 approvato dal Consiglio dei ministri. 

Il codice del consumo amplia la tutela dei consumatori nel caso di contratti con clausole vessatorie, di condotte commerciali scorrette, di concorrenza sleale o di comunicazioni commerciali non veritiere con conseguente modifica della disciplina delle sanzioni pecuniarie amministrative.

Prevede, tra l’altro, che gli annunci di riduzione del prezzo devono indicare quello praticato nei 30 giorni precedenti; sono esentati i prodotti presenti sul mercato da meno di trenta giorni e i prodotti agricoli e alimentari deperibili. Inoltre, si riconduce alla nozione di pratica ingannevole anche la promozione di un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, sebbene significativamente diverso per composizione o caratteristiche e si arricchisce l’elenco delle informazioni considerate ingannevoli, includendo anche le indicazioni relative alle caratteristiche dell’offerente.

LE PRATICHE INGANNEVOLI

La misura integra l’elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli con quelle di:

  • mancata chiara indicazione di annunci pubblicitari a pagamento per 

         ottenere una classificazione migliore dei prodotti;

  • rivendita di biglietti per eventi acquistati utilizzando strumenti 

         automatizzati;

  • utilizzo di recensioni del prodotto false o senza averne verificata 

         l’autenticità.

LE SANZIONI

Il decreto eleva da 5 a 10 milioni il limite massimo edittale relativo alla sanzione irrogabile dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in caso di pratica commerciale scorretta.

In caso di sanzioni irrogate su operatori transfrontalieri sulla base di informazioni acquisite anche da Autorità europee, la sanzione è pari al 4% del fatturato realizzato in Italia (in mancanza il massimo edittale è pari a 2 milioni di euro).

In oltre si aumenta, da 5 a 10 milioni di euro, il massimo edittale della sanzione irrogabile dall’AGCM per l’inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti.

Si consente al consumatore di adire il giudice ordinario in caso di pratiche commerciali sleali,

E la misura prevede la sanzione da 5.000 euro a 10 milioni per violazioni in materia di clausole vessatorie. Nell’irrogare le sanzioni, l’AGCM tiene conto anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista.

Infine, si prolunga a trenta giorni il termine per l’esercizio del diritto di recesso con riferimento ai soli contratti conclusi nel contesto di visite non richieste presso l’abitazione del consumatore e di escursioni organizzate per vendere prodotti.

 

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