NESSUN OBBLIGO DI MOTIVAZIONE PER LA CARTELLA CONSEGUENTE ALL’ACCORDO DI ADESIONE

La cartella di pagamento emessa a seguito di un accertamento con adesione non necessita di una motivazione autonoma. A chiarirlo è un orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui la cartella esattoriale che dà attuazione a un atto precedentemente condiviso tra contribuente e Amministrazione finanziaria si configura come atto meramente esecutivo.
L'accertamento con adesione, disciplinato dagli artt. 6 e ss. del D.Lgs. n. 218/1997, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso tributario. Una volta sottoscritto l’accordo, esso vincola entrambe le parti e cristallizza definitivamente il debito tributario. In tal senso, la successiva cartella di pagamento non introduce nuovi elementi sostanziali o decisionali, ma si limita a rendere esecutivo quanto già definito nell’adesione.
Pertanto, secondo la Corte di Cassazione (tra le altre, sent. n. 25962/2021), la motivazione dell’atto impositivo originario — nel caso di specie, l’atto di adesione — assorbe in sé ogni esigenza motivazionale della cartella. Non vi è, quindi, alcuna violazione del diritto di difesa del contribuente, il quale ha già avuto modo di confrontarsi con il contenuto dell’accertamento in sede di adesione.
È importante sottolineare che tale principio si applica anche in assenza della notifica dell’atto di adesione, poiché la sottoscrizione del verbale da parte del contribuente implica piena conoscenza del contenuto e della pretesa fiscale. La cartella, in questo contesto, assume la natura di atto esecutivo privo di discrezionalità, per il quale la legge non richiede un apparato motivazionale autonomo.
In conclusione, la cartella emessa a seguito di un accordo di adesione non deve essere motivata, in quanto essa si limita a dare attuazione a un accordo già perfezionato e conosciuto dal contribuente.