CASSAZIONE: AI FINI DELL'ECOBONUS FONDAMENTALE L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE ALL'ENEA

Con Ordinanza 21 novembre 2022, n. 34151, la Corte di Cassazione ha stabilito che, nell'ambito di interventi di riqualificazione energetica agevolabili con l'ecobonus (comma 344, Legge n. 296/2006), l'invio della comunicazione all'ENEA

  • oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;

  • successivamente all'inizio dell'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria

è equiparabile ad un omesso adempimento da parte del contribuente ed è causa di esclusione dalle agevolazioni fiscali di risparmio energetico.
I giudici hanno ritenuto infatti che l'onere di invio della comunicazione all'ENEA non ha natura meramente ricognitiva ma "
costituisce adempimento inderogabile per ottenere l'agevolazione". Di conseguenza, l'omessa comunicazione preventiva all'ENEA entro un termine specifico (novanta giorni dalla conclusione dei lavori e comunque non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi su cui far valere la detrazione attivando la "remissione in bonis") risulta causa ostativa alla concessione delle agevolazioni fiscali.

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