BONUS CARBURANTE DIPENDENTI: 200 EURO ESENTI IRPEF.

Nel Decreto Ucraina si introduce la possibilità per le aziende di erogare 200 euro in bonus benzina non imponibili ai propri dipendenti. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Tra le misure introdotte per contrastare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia  aggravatosi con la crisi  Russia-Ucraina, il Decreto 21 2022 (il cosiddetto decreto Ucraina) pubblicato in Gazzetta  il 21 marzo scorso,  e  prevede alcuni provvedimenti indirizzati alla tutela del potere di acquisto e del reddito dei lavoratori con nuove possibilità di accesso alla cassa integrazione e ampliamento dell'esonero contributivo totale per le assunzioni.  

Vedi  qui un riepilogo  delle misure per il lavoro  nel decreto Ucraina  e una sintesi generale  nell'articolo  "Decreto Ucraina le misure del Governo contro il caro energia"

Una misura particolare e di impatto molto generalizzato, inserita all'art .2 consiste nella possibilità per le aziende private di erogare buoni carburante a titolo gratuito fino ad un massimo di 200 euro per ogni dipendente, solo per l'anno 2022. 

Il beneficio sarà esente dalle imposte sui redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'art 51 comma 3 del TUIR ma come specifica la relazione tecnica allegata al decreto, si affianca e non concorre alla formazione del tetto massimo previsto per i fringe benefits. Si ricorda che il tetto, dal 1°gennaio 2022, dopo il periodo di emergenza COVID, è tornato al la soglia ordinaria di 258,23 euro.

Il valore di tali buoni benzina fino a 200 euro, non incidendo sul superamento della soglia non comporta dunque la tassazione dell’importo di tutti i benefit ricevuti dal dipendente, come detta la norma.

Dal punto di vista del bilancio aziendale ovviamente il costo rientrerebbe tra gli oneri deducibili a norma dell'art 95 del Tuir.

Attenzione va posta al fatto che il testo normativo   non pone condizioni rispetto alla platea dei lavoratori che possono accedere al benefit, come richiesto ad esempio per beni e servizi di welfare aziendale, cioè lascia alla facoltà del datore di lavoro il riconoscimento a tutti i dipendenti o a fasce omogenee o al singolo.

Si ipotizza, in attesa comunque i chiarimenti da parte dell'Agenzia, che possano applicarsi anche  le disposizioni dell'Art 6 DM 2016   e i chiarimenti forniti con la Circolare 28 2016 secondo cui i  documenti di legittimazione per i bonus benzina  "non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, né possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono  dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del titolare".

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