AL LAVORATORE NO VAX SOSPESO SPETTA L’ ASSEGNO ALIMENTARE.

Per il Tar Lazio, agli agenti penitenziari non vaccinati contro il Covid-19, in attesa della decisione nel merito, spetta l'"assegno alimentare pari alla metà del trattamento retributivo

 

AGLI AGENTI PENITENZIARI NO VAX, ASSEGNO ALIMENTARE

Agli agenti penitenziari non vaccinati contro il Covid-19, in attesa della decisione nel merito, spetta l'"assegno alimentare pari alla metà del trattamento retributivo di attività". Non potranno rimanere a casa senza stipendio, come prevede la legge sull'obbligo vaccinale per le forze dell'ordine (come del resto per i lavoratori della sanità e della scuola, per i militari e ora anche per tutti gli altri lavoratori sopra i 50 anni). A stabilirlo è l'ordinanza n. 1234/22, depositata il 25 febbraio scorso dalla quinta sezione del Tar Lazio. Sul piatto c'è l'istanza cautelare proposta da un dipendente del ministero della Giustizia, assistente capo della polizia penitenziaria impegnato nel sistema dell'esecuzione penale esterna. La sospensione dal servizio era arrivata dal dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

BILANCIAMENTO DI VALORI COSTITUZIONALI

Nell'ordinanza la decisione ha bilanciato gli interessi costituzionali in gioco. Nel provvedimento, infatti, si legge: «Considerato che il ricorso richiede un approfondimento di merito, in relazione i profili di doveroso bilanciamento di valori costituzionali, tra la tutela della salute come interesse collettivo cui è funzionalizzati l'obbligo vaccinale e l'assicurazione di un sostegno economico vitale idoneo a sopperire alle esigenze essenziali di vita, nel caso di sospensione dell'attività di servizio per mancata sottoposizione alla somministrazione delle dosi per e successivi richiami (c.d. booster), tenuto conto che la sospensione è dichiaratamente di natura non disciplinare e implica la privazione integrale del trattamento retributivo. Ritiene di accogliere l'istanza cautelare nel senso che ha ricorrente sia corrisposto un assegno alimentare pari alla metà del trattamento retribuito di attività».

RETRIBUZIONE, «FONTE DI SOSTEGNO» DEL LAVORATORE NO VAX

Il soggetto ricorrente aveva ottenuto, con un provvedimento monocratico del presidente, la corresponsione dell'intero stipendio fino alla trattazione collegiale. Poiché, come di evince dal decreto 726/22, il lavoratore pone una serie di questioni di legittimità costituzionale sull'obbligo vaccinale che dovranno in seguito essere approfondite dal collegio. In questo contesto la retribuzione resta «fonte di sostegno» del lavoratore e dunque la misura cautelare non può attendere fino alla camera di consiglio. Ora l'agente di polizia penitenziaria otterrà il 50 per cento almeno fino al 6 maggio, data della prossima udienza.

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