.INVALIDITÀ DELLA NOTIFICA SE IL MESSO NON VERIFICA IL DOMICILIO FISCALE DEL CONTRIBUENTE

Con una recente ordinanza, la Corte di cassazione ha ribadito un principio ormai consolidato in materia di notifica degli atti tributari: la notifica della cartella esattoriale è nulla se il messo notificatore non effettua la ricerca del contribuente nel Comune di domicilio fiscale.
Nel caso esaminato, l’agente della riscossione aveva tentato la notifica presso un indirizzo non aggiornato e, senza ulteriori verifiche, aveva proceduto al deposito dell’atto presso la casa comunale, con successiva affissione dell’avviso. Il contribuente, però, aveva da tempo trasferito il
proprio domicilio fiscale in un altro Comune, regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
Secondo la Suprema Corte, il notificatore ha l’obbligo di effettuare ogni verifica utile per individuare il corretto domicilio fiscale, che è il luogo dove devono essere validamente notificati gli atti impositivi. Il semplice mancato rinvenimento del destinatario non giustifica il deposito in Comune, se non sono stati compiuti tentativi di ricerca nel territorio del domicilio effettivo.
L’ordinanza richiama l’art. 60 del DPR n. 600/1973 e l’art. 26 del DPR n. 602/1973, i quali impongono all’amministrazione notificante di rispettare rigorosamente le regole relative al domicilio fiscale. In mancanza, la notifica deve ritenersi inesistente o nulla, con la conseguente inefficacia della cartella.
Il principio è rilevante soprattutto in contenziosi tributari, dove la prova della corretta notifica è elemento essenziale per la legittimità della pretesa impositiva. I contribuenti che si vedano recapitare atti notificati irregolarmente possono eccepire tale vizio, ottenendo l’annullamento dell’atto.