“PENSIONAMENTI ANTICIPATI: LE INDICAZIONI INPS PER LA GESTIONE DEL FLUSSO UNIEMENS”
L’INPS, con il messaggio n. 3166 del 23 ottobre 2025, ha fornito precise istruzioni operative per le aziende nell’ambito dei processi di esodo dei lavoratori prossimi al pensionamento ex art. 4, commi 1 7 ter della legge n. 92/2012. In tali casi, in cui è prevista una prestazione di esodo e la contribuzione figurativa a carico del datore di lavoro, l’Istituto chiarisce le modalità di compilazione del flusso Uniemens. È infatti ribadito che, quando la retribuzione imponibile eccede il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, il datore non è tenuto al versamento della contribuzione correlata riferita all’eccedenza. Nel comparto Uniemens è quindi indispensabile valorizzare correttamente i codici retributivi, l’imponibile, l’elemento relativo alla contribuzione figurativa e, in caso di superamento del massimale, indicare la quota eccedente con l’elemento <ImponibileEccMass> e contestualmente <ContributoEccMass> pari a zero. Le imprese con più di 15 dipendenti che stanziano accordi sindacali per l’esodo devono dunque verificare la corretta esposizione del tipo rapporto “V” (lavoratori in esodo) e assicurare la puntuale trasmissione mensile ai fini dell’estratto conto previdenziale e della futura liquidazione pensionistica.